Descrizione
In Regione Piemonte, la bruciatura delle sterpaglie e dei residui vegetali (sfalci, potature, ecc.) è regolata da norme rigide per la tutela della qualità dell’aria e la prevenzione degli incendi.
Il divieto di abbruciamento all’aperto è stagionale e si applica secondo le seguenti scadenze:
- DIVIETO PRINCIPALE: dal 15 settembre al 15 aprile. In questo periodo è vietata la combustione per ridurre le polveri sottili (PM10).
- DIVIETO ESTIVO: dal 1° luglio al 31 agosto. Questo intervallo è solitamente vietato per prevenire il rischio di incendi boschivi.
Pertanto, è consentito bruciare i residui vegetali nei periodi non coperti dal divieto; indicativamente dal 16 aprile al 30 giugno e dal 1 al 14 settembre seguendo, comunque, alcune condizioni:
- Quantità massima: il limite per legge è di 3 metri steri per ettaro al giorno.
- Assenza di vento: è vietato accendere fuochi in presenza di vento forte
- Distanza dai boschi, arbusteti o pascoli: la bruciatura deve avvenire a debita distanza dalle aree boschive per evitare incendi (l’abbruciamento di sterpaglie e residui vegetali è vietato a una distanza inferiore ai 50 metri da boschi, arbusteti o pascoli).
- Stato di massima pericolosità: se la Regione dichiara lo “stato di massima pericolosità per incendi boschivi”, ogni abbruciamento è sempre vietato, indipendentemente dal calendario.
Si raccomanda di rispettare le distanze dalle vicine abitazioni di modo da non recare fastidio ai residenti.
Chi viola i divieti rischia una sanzione amministrativa che va da 300 a 3000 euro
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Ultimo aggiornamento
28/04/2026 11:30